Bond Grecia: arriva la condanna alla banca a risarcire il risparmiatore, dovrà restituire oltre 300mila euro
Vittoria di un risparmiatore nei confronti della banca, che ora dovrà restituire più di 300mila euro per non aver informato in maniera corretta il cliente dei rischi legati all’acquisto di Bond Grecia, ai tempi della crisi nera del paese. Così ha deciso il Tribunale di Vicenza. Ecco come è andata.
Il Tribunale di Vicenza ha accolto il ricorso presentato dall’associazione dei consumatori Codacons per conto di un risparmiatore vicentino che aveva subito gravi perdite economiche a seguito di un investimento suggerito dal proprio istituto di credito. Nel 2010 infatti il risparmiatore in questione veniva indotto dalla propria banca ad acquistare titoli obbligazionari della Grecia, senza però venir informato in maniera adeguata dell’elevata pericolosità dell’investimento e del rischio di insolvenza da parte della Grecia, paese che attraversava una situazione economica di grave crisi. In pochi mesi, il risparmiatore ha perso tutto.
Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto che la banca è stata inadempiente ai propri obblighi di informazione verso il proprio cliente in merito all’investimento e ha ordinato la restituzione dell’importo investito in bond Grecia per oltre 300.000 euro (per la precisione 311.837 euro), oltre gli interessi legali maturati dal 2010 ad oggi. “Il giudice ha quindi riconosciuto l’inadempimento della banca, sia contrattuale che precontrattuale, non essendo stato l’investitore adeguatamente informato del rischio collegato all’investimento, non risultando sufficiente infatti la sottoscrizione del documento informativo sui rischi generali”, spiega l’avvocato Paolo Grandinetti, legale del Codacons che ha rappresentato in tribunale il risparmiatore.
Si legge nella sentenza del Giudice della I sez. civile del Tribunale di Vicenza, dott. Gabriele Conti: “l’intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa i titoli mobiliari e, segnatamente, con particolare riferimento alla natura di essi e ai caratteri propri dell’emittente, ricorrendo un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati, e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell’investimento […] l’inadempimento della banca agli obblighi informativi, e anche di diligenza professionale, sulla stessa gravanti comporta la risoluzione per inadempimento degli ordini di acquisto”.
In sostanza, questa sentenza dimostra che la banca assume con il cliente non solo l’obbligazione di custodia e deposito dei titoli, ma anche quella di consulenza di base. “E’ quindi da ritenersi che vi sia un dovere della stessa di non rendersi “spettatore passivo” delle scelte, eventualmente errate, dell’investitore, ma di consigliarlo e se necessario dissuaderlo dall’acquisto e, successivamente, nel caso di repentino rialzo della rischiosità dell’investimento, consigliarlo per il celere disinvestimento al fine anche di evitare la perdita del capitale investito”, aggiunge l’avv. Grandinetti .