Il contratto di apprendistato con la riforma del Jobs Act
Il nuovo contratto di apprendistato entrato in vigore con il Jobs Act del Governo Renzi ha il compito di offrire ai giovani una formazione utile ad affrontare il complicato mercato del lavoro odierno.
In questa ottica, il datore di lavoro non è chiamato soltanto a garantire la corresponsione per il lavoro prestato, ma anche a formare l’apprendista dal punto di vista professionale. Per quanto concerne il campo di applicazione, l’apprendistato ricopre tutti gli ambiti lavorativi, compreso il settore agricolo
Le Tipologie dell’apprendistato
1) apprendistato al fine di affiancare formazione e istruzione conseguendo una qualifica professionale. Per i giovani in fascia di età tra 15 e 25 anni, di durata massima triennale, è tesa appunto all’ottenimento del completamento della formazione scolastica;
2) apprendistato professionalizzante, il quale permette il conseguimento di una qualifica tramite la formazione realizzata sul posto di lavoro e le nozioni apprese da un punto di vista tecnico e professionale. Rivolto a giovani fra i 18 ed i 29 anni, la durata contrattuale non può essere superiore ai tre anni;
3) apprendistato di alta formazione e ricerca. In questo terzo caso, la durata viene definita tramite un accordo tra parti sociali, Regioni e istituzioni che hanno proprio la formazione tra i propri scopi. Obbiettivo di tale tipologia è il conseguimento di un titolo di studio di tipo secondario o universitario.
Le novità introdotte dal Jobs Act
– I datori di lavoro con almeno 50 dipendenti hanno l’obbligo di assumere apprendisti con una quota non inferiore al 20%;
– Reintrodotto l’obbligo della formazione per il giovane. Pertanto entro 45 giorni dall’assunzione la Regione deve inviare il piano formativo, con relative sedi e calendario, ove poterla svolgere;
– La retribuzione deve essere stabilita sulla base del CCNL del settore di riferimento, con il minimo del 35% delle ore adibite alla formazione;
– E’ possibile stipulare contratti di apprendistato per attività stagionali;
– Introduzione in forma sperimentale del contratto per studenti iscritti al 4° e 5° anno di scuola superiore
Apprendisti: le tutele
ll contratto riconosce agli apprendisti, indipendentemente dalla qualifica, le seguenti tutele: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL); indennità di malattia apprendisti (per un massimo di 180 giorni); Assicurazione contro l’invalidità e la vecchiaia; Maternità.
La retribuzione
La retribuzione è prevista sulla base della contrattazione collettiva, secondo la tipologia di contratto di apprendistato, alla qualifica da conseguire e al livello di inquadramento. Per determinare l’importo, si deve fare riferimento alla normale retribuzione dei dipendenti, ed è normalmente fissata a partire dal 60% dello stipendio di un dipendente di pari livello fino al 100%. Il datore di lavoro può inquadrare il lavoratore fino ad un massimo di due livelli inferiori rispetto al dipendente di pari qualifica.
Incentivi per le aziende
L’assunzione è vantaggiosa per l’azienda in quanto permette una serie di agevolazioni fiscali, incentivi e sgravi contributivi. Il costo del lavoro è più basso in conseguenza del fatto che la remunerazione e i costi previdenziali e assistenziali sono ridotti. Ad esempio, per le aziende (con massimo 9 dipendenti) che assumono apprendisti fino al 31 dicembre 2016, vi è uno sgravio contributivo del 100% per i primi 3 anni del contratto mentre nel quarto anno è applicata una riduzione al 10% della remunerazione imponibile per il calcolo previdenziale.