Contratto di stage: la normativa, gli enti promotori, la sua funzione
Una delle maggiori esperienze che i giovani possano fare, durante la fase conclusiva di un percorso di studio, è quella di uno stage o di un tirocinio formativo. Si tratta di un periodo di lavoro all’interno di un’azienda che permette di completare, dal punto di vista pratico e della formazione, lo studio teorico svolto.
I tirocini formativi non sono aperti a tutti, ma solo a chi ha compiuto i sedici anni e frequenta la scuola regolarmente, ovvero sia sui banchi di scuola da almeno dieci anni. L’ottica dello stage, infatti, è quella di fornire agli studenti un primo contatto con il mondo del lavoro, nel proprio settore di di studio e non quello di offrire un lavoro vero e proprio.
La normativa base
La riforma Fornero (legge 92 del 2012) demanda a Regioni e Province Autonome la definizione delle linee guida da seguire. I punti cardini nati dalle discussioni fra i sopra citati enti sono: revisione della disciplina dei tirocini formativi, manovre atti ad evitare un uso distorto dello stesso, individuazione degli obbiettivi dello stage, riconoscimento di un’indennità minima (anche forfettaria).
Attivazione del tirocinio
Per avviare un tirocinio è necessaria una convenzione tra la scuola, l’Università o l’ente promotore in generale e l’azienda ospitante. In questa convenzione vanno indicati, oltre alle tematiche del progetto, anche gli obiettivi e in particolare il collegamento che lo stage ha con il percorso formativo svolto in ambito scolastico o universitario. Inoltre, vanno specificati il nome del tutor e del responsabile dell’azienda ospitante, il settore in cui lo stagista va ad operare e gli estremi assicurativi.
Tutor
E’ colui il quale redige il piano formativo e monitora lo stagista in azienda: anche l’azienda nomina una figura identica, in modo da facilitare l’inserimento nella realtà produttiva. Pertanto i due tutor nominati collaborano al fine della miglior riuscita.
Indennità e condizioni assicurative minime
Per tutelare la figura del tirocinante, le aziende sono tenute a versare precise indennità agli stagisti, non inferiori a 300 euro al mese (al lordo). In Lombardia l’importo minimo previsto è pari a Euro 400 (lorde) mentre in Toscana e in Piemonte, i valori minimi sono invece fissati, rispettivamente, a 500 e 600 euro, grazie all’interesse mostrato dalle Regioni nel settore dei tirocini formativi. In caso di mancata erogazione dell’indennità , per le aziende è prevista una sanzione compresa fra i 1.000 e i 6.000 euro.
I contratti di stage prevedono una copertura assicurativa, garantita dai soggetti promotori dello stage. I tirocinanti devono quindi essere coperti da regolare assicurazione INAIL in caso di infortuni sul lavoro e da una polizza che copra la responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni che lo stagista può causare durante lo svolgimento delle attività nell’azienda ospitante.
Soggetti promotori
– Le università e le scuole superiori (pubbliche e private) abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale;
– I servizi per l’impiego e le agenzie regionali per il lavoro;
– I centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento;
– Le comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro, sulla base di specifica autorizzazione regionale;
– I soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del D. Lgs. 276/2003.
Le attività svolte in stage
Lo stage seguirà obiettivi che possono differire da stagista a stagista. Questo significa che, qualora l’azienda ospitasse più tirocinanti, questi possono svolgere mansioni simili, oppure essere assegnati a compiti differenti, anche in base alle competenze già acquisite in precedenti esperienze di tirocinio. La scelta dei ruoli viene concordata tra struttura ospitante ed ente promotore e deve tenere conto del periodo di svolgimento del tirocinio. Quando possibile, infatti, è sempre meglio che il tirocinante partecipi a progetti che non siano già “in fieri” e che possano concludersi durante il suo percorso formativo, per fornire un quadro generale sulla tipologia di lavoro effettuato. In altri casi, il tirocinante può prendere parte ad un lavoro più di routine, che permette di imparare ad utilizzare determinati strumenti, siano essi software, macchinari specifici o altro.
Requisiti delle aziende
Non è ammesso lo stage a carattere con bassa specializzazione, ovvero per quelle mansioni che non richiedano in alcun modo un periodo formativo. Lo stagista non può essere immesso in organico al fine di colmare carenze numeriche nei periodi di grande attività lavorativa o con l’intento di effettuare una sostituzione di lavoratori in malattia, maternità, ferie. Non sono ammessi richieste di stagisti da parte di aziende che abbiano operato licenziamenti nei 12 mesi antecedenti o che abbiano in corso procedure di cassa integrazione relative alle mansioni analoghe e nella stessa unità produttiva.
Durata massima
– 6 mesi per neodiplomati e neolaureati,
– 12 mesi per disoccupati e inoccupati,
– 24 mesi per disabili.