Saldi Estivi 2015: date quando iniziano e calendario saldi estate

Scritto il alle 12:35 da Redazione Finanza.com
Saldi estivi 2015: conto alla rovescia per l’inizio

 

La stagione dei saldi estivi 2015 avrà inizio nel primo week end di luglio. Daranno il via alle vendita al ribasso le regioni del Sud con Basilicata, Calabria, Campania e Puglia che partiranno venerdì 3 luglio 2015 mentre il giorno dopo seguiranno le rimanenti regioni italiane. I saldi termineranno in tutte le regioni d’Italia entro il mese di settembre. Per conoscere le date dei saldi nel resto del mondo, clicca qui.

Regioni Data inizio Data termine
Basilicata 3 luglio  2 settembre
Calabria 3 luglio  3 settembre
Campania 3 luglio 29 settembre
Emilia Romagna 4 luglio 1° settembre
Friuli Venezia Giulia 4 luglio  30 settembre
Lazio 4 luglio  per 6 settimane
Liguria 4 luglio
Lombardia 4 luglio
Marche 4 luglio 1° settembre
Molise 4 luglio 10 settembre
Piemonte 4 luglio 30 settembre
Puglia 3 luglio 15 settembre
Sardegna 4 luglio 15 settembre
Sicilia 4 luglio 15 settembre
Toscana 4 luglio 1° settembre
Umbria 4 luglio  7 settembre
Valle d’Aosta 4 luglio  30 settembre
Veneto 4 luglio   3 settembre
Prov. Autonoma di Trento A discrezione dei commercianti per 60 gg
Prov. Autonoma di Bolzano 4 luglio 15 agosto

ALCUNI IMPORTANTI CONSIGLI

Quali prodotti riguardano le vendite di fine stagione o saldi?
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo e sono:

• i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
• gli accessori dell’abbigliamento e la biancheria intima;
• le calzature, le pelletterie, gli articoli di valigeria e da viaggio;
• gli articoli sportivi;
• gli articoli di elettronica;
• le confezioni e i prodotti tipici natalizi, al termine del periodo natalizio;

Quali sono gli obblighi per i commercianti durante i saldi?
L’operatore che effettua una vendita di fine stagione o saldi oltre a quello della comunicazione al Comune, ha l’obbligo di:

• esprimere il ribasso effettuato in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto

• esporre i cartelli informativi sul tipo di vendita straordinaria che si sta effettuando

• essere in grado di dimostrare la veridicità delle asserzioni pubblicitarie che devono essere presentate graficamente in modo non ingannevole e contenere gli estremi delle comunicazioni, la durata e l’oggetto della vendita

• separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. Nel caso in cui per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico; nel caso in cui sia indicato un solo prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo

• portare a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall’esterno del locale di vendita, con le stesse forme e rilievo grafico adoperato per evidenziare la presenza di vendita straordinaria nel locale l’esaurimento delle scorte

• impostare la pubblicità relativa alla vendite di liquidazione in maniera non ingannevole per il consumatore. La pubblicità deve contenere gli estremi della comunicazione e la durata della iniziativa. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi affermazione in essa contenuta in merito alla qualità e ai prezzi

• praticare i prezzi pubblicizzati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni e senza abbinamento di vendita, fino all’esaurimento delle scorte. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il pubblico deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all’esterno del locale.

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