Positivo all’alcoltest: l’assicurazione non risponde in ogni caso

Scritto il alle 16:49 da Redazione Finanza.com

La Corte di Cassazione ha chiarito con l’ordinanza del 11 maggio scorso che, in caso d’incidente, l’assicurazione non è tenuta a rimborsare i danni anche quando il conducente, positivo all’alcol test, non sia responsabile per lo scontro.
Va peraltro specificato come tale eventualità vada ad allargarsi a tutti quei casi in cui la responsabilità del sinistro non sia interamente riconducibile a lui, ma possa dipendere anche da altri fattori.

La sentenza della Corte provvede infatti a riconoscere senza alcun dubbio la totale legittimità delle clausole riportate all’interno del contratto stipulato tra compagnia e assicurati, le quali vanno a limitare i risarcimenti nei casi in cui l’utente si sia messo al volante nonostante lo stato di ebbrezza successivamente individuato con il test.

La sentenza in questione è stata emessa in relazione ad un caso in cui a distanza di due ore dall’evento, il tasso alcolico dell’automobilista era superiore di ben sei volte al limite consentito. Un risultato che non ammetteva quindi eccessivi dubbi sulle reali condizioni dell’automobilista, mentre anche gli esami tossicologici avevano fornito la certezza in merito all’assunzione di sostanze stupefacenti. Alcool e sostanze stupefacenti contribuivano quindi a creare una condizione del tutto inadatta alla guida di un autoveicolo, concorrendo in maniera risolutiva alla colpa grave che esclude il diritto al rimborso dei danni patiti.

Va ricordato, come appunto fatto dalla Cassazione, che in base al Codice Civile la copertura assicurativa non va a comprendere anche i danni che risultino causati da dolo o colpa grave del contraente. In questa definizione vanno appunto a rientrare tutte quelle situazioni le quali vedono il conducente porsi alla guida del proprio autoveicolo nonostante la palese incapacità di guidare. Un principio che non decade neanche ove il comportamento dell’assicurato non sia stato il solo motivo alla base del verificarsi del sinistro.

Proprio la presenza di questa disposizione all’interno del Codice Civile, secondo quanto disposto dalla Corte di Cassazione, rende del tutto legittima la clausola inserita all’interno del contratto di assicurazione la quale va ad escludere dall’obbligo dell’indennizzo tutti gli incidenti che siano stati provocati da dolo o colpa grave del conducente. La clausola in questione, infatti, non farebbe altro che recepire una vera e propria disposizione di legge, circostanza per la quale non può assolutamente essere ritenuta vessatoria. Anche per questo motivo, trattandosi di una risoluzione di legge e non di una condizione contrattuale, non è necessaria una apposita sottoscrizione da parte del contraente.

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