Bonus Bebè 2015: la circolare INPS

Scritto il alle 18:55 da Redazione Finanza.com

La Circolare INPS chiarisce i dubbi: l’ISEE, i requisiti, l’assegno spettante, come e dove presentare la domanda, i termini per la presentazione, guida completa al Bonus Bebè 2015

Bonus Bebè: la circolare INPS chiarisce i dubbi

 

La domanda per il Bonus Bebè 2015 può finalmente essere presentata: con la circolare n.93 dell’8 maggio 2015, l’INPS fornisce le prime istruzioni sui requisiti e sulle modalità di presentazione della domanda. Ecco i punti chiave.

Ambito di applicazione

L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

Indicatore ISEE

Il valore dell’ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente, pertanto. Nel caso il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell’ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. La circolare ricorda che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo. Per poter presentare la domanda il valore ISEE non deve superare il tetto di 25.000 Euro annui. Importante ricordare che occorre presentare una Dichiarazione Unica Sostitutiva che, secondo le norme in vigore dell’ISEE, scade ogni 15 gennaio dell’anno successivo alla sua presentazione.

Requisiti del soggetto richiedente

# cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni – Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);

# residenza in Italia;

# convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);

# ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.

Misura e decorrenza dell’assegno

l’importo annuo dell’assegno è pari a:

# 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), se il valore dell’ISEE non è superiore a 25.000 euro annui;
# 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), se il valore dell’ISEE non è superiore a 7.000 euro annui.

L’assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato o in affido preadottivo disposto con ordinanza ex art. 22 della legge 184/1983 tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo e spetta, persistendo i requisiti di legge, fino al compimento del terzo anno di età del bambino oppure fino al terzo anno di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo.

L’assegno, in caso di domanda accettata, verrà erogato per un massimo di 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia. Ovviamente, qualora i requisiti decadano, l’erogazione verrà sospesa.

Termini di presentazione della domanda

La domanda di assegno può essere presentata una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017. Ogni anno solare deve essere presentata la Dichiarazione Sostituiva Unica aggiornata.

Poichè il beneficio è entrato in vigore lo scorso 1° gennaio 2015, per gli eventi (nascite/adozioni/affidamenti preadottivi) avvenuti nel periodo 1° gennaio – 27 aprile 2015, i termini di 90 giorni per la presentazione della domanda decorrono da tale data. Dunque per i casi predetti il termine di presentazione scade il prossimo 27 luglio. Per le domande presentate successivamente, l’assegno, se erogabile, spetterà a decorrere  dalla data di presentazione della domanda.

Utile sempre chiarire il termine di 90 giorni, secondo la definizione dell’articolo 2963 del Codice Civile: il termine si computa secondo il calendario comune; non si computa il giorno iniziale ed il termine si perfeziona con lo spirare dell’ultimo istante del giorno finale. Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Pagamento dell’assegno

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente. In caso di domanda presentata nei termini di legge (ovvero entro i 90 giorni) il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. L’erogazione termina al compimento del terzo anno di età del neonato o del terzo anno dall’ingresso in famiglia del minore a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Caso particolare è quello del figlio adottato:al compimento della maggiore età, l’erogazione termina.

Cause di decadenza

Le cause per cui l’INPS sospende l’erogazione dell’assegno mensile sono:

# decesso del figlio;
# revoca dell’adozione;
# decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
# affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
# affidamento del minore a terzi.

Dove presento la domanda telematica

# INPS, direttamente sul portale dell’ente se sono in possesso del PIN;

# Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);

#CAF, secondo i servizi offerti

Come faccio a sapere se la domanda è stata accettata

Le domande presentate vengono sottoposte ad un processo di verifica dei requisiti necessari: se tutti vengono rispettati, viene avviata in automatico la liquidazione in rispetto della modalità indicata dal richiedente.

Nel caso l’ISEE sia superiore alla soglia di 25.000 Euro, la domanda viene rigettata automaticamente.

Qualora sia necessaria un’indagine supplementare e/o un’integrazione della documentazione, le domande vengono inviate alla sede INPS territoriale di competenza.

 

 

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