Auto indispensabile per lavorare? Niente ganasce
Se l’automobile è fondamentale per recarsi al lavoro, e nel caso non abbiate pagato qualche cartella esattoriale ad Equitalia, nessun’autorità può disporre il “fermo amministrativo”: così ha sentenziato la Commissione Tributaria di Milano.
E’ la prima volta che viene accettato un ricorso presentato da un lavoratore dipendente che richiede di poter utilizzare il proprio veicolo per raggiungere la sede dell’attività lavorativa: nel passato infatti era stata decretata l’impignorabilità solo nel caso di bene strumentale all’esercizio della professione, come per i lavoratori autonomi o gli agenti di commercio.
La motivazione fondamentale con cui la Commissione ha accolto il ricorso, è stata la tutela, in un momento critico dell’economia e dunque difficile per molte famiglie, del posto di lavoro, necessario per il sostentamento dell’economia domestica. Pertanto, confrontata con il dovere della riscossione fiscale, l’esigenza di sostenere ed aiutare l’essere umano ha prevalso.
Nel caso analizzato, gli elementi comprovanti la necessità di poter usufruire di un veicolo sono stati condizionati dalla distanza tra l’abitazione del lavoratore e l’azienda presso cui era assunto (24 km). Inoltre i giudici hanno sottolineato nelle motivazioni che, non avendo altri mezzi per recarsi al lavoro, l’autovettura oggetto del fermo modificava la sua funzione, diventando un bene strumentale e quindi indispensabile.
Pertanto, nel caso in cui il bene sottoposto al fermo amministrativo debba ritenersi “necessario al processo lavorativo” e qualora esistano e non siano disponibili altri strumenti (vedi trasporti pubblici o anche una seconda autovettura) per il debitore che non gli permettano di svolgere in maniera normale l’attività lavorativa, Equitalia non può procedere al fermo e dunque procedere con la riscossione esattoriale.