730/15: chiarimenti dell’Agenzia Entrate su spese scaricabili

Scritto il alle 17:49 da Redazione Finanza.com

L’Agenzia delle entrate: importanti chiarimenti sul prossimo 730, le spese detraibili nella dichiarazione dei redditi, sanitarie, istruzione, interventi di ristrutturazione e bonus mobili, canone affitto ex – coniuge circolare n. 17/E del 24 aprile 2015

Agenzia delle Entrate: chiarimenti 730/2015

 

Con la circolare del 24 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti posti dai Caf in merito alle spese detraibili nel 730/2015.

Spese mediche detraibili

– Sono detraibili se sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale e diploma conseguito entro il 1999 anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, dovrà comparire attestazione del possesso del diploma conseguito entro quella data.
– Sono detraibili se sostenute relativamente ad un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, quando dalla descrizione riportata sulla fattura fattura risulta chiara che trattasi di prestazione sanitaria. Qualora non fosse possibile evincerlo, bisognerà chiedere al professionista di specificarlo.
– Crioconservazione: il ministero della Salute stesso ha precisato che l’attività di crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione assistita presenta sia finalità di cura sia di prevenzione per la tutela della salute della donna. Sarà sufficiente che la fattura emessa, da un centro ovviamente fra quelli autorizzati dal ministero stesso, risulti descrizione della prestazione.

Spese per istruzione

La circolare specifica che le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili e dunque i relativi costi sono inseriti a pieno titolo nell’ambito delle spese di istruzione indicate nel Tuir. Parere negativo invece per quanto riguarda i contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti presso un Its: non essendo equiparabili, il canone non può essere detratto.

Spese ristrutturazione

In tema di detrazioni/730 per interventi di ristrutturazione, l’Agenzia specifica che, nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire della detrazione, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina.

Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.

Si precisa inoltre che in caso che la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione sia trasferita mortis causa, la detrazione ristrutturazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.

Perr l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (il cosiddetto bonus mobili), invece l’Agenzia precisa che trattasi di spese autonome e dunque,  in caso di decesso del contribuente non può applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del TUIR e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non è trasferibile agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

 Somme corrisposte al coniuge separato per spese di alloggio

Nel caso vengano erogate all’ex coniuge, a seguito di sentenza di separazione, somme al fine di provvedere al canone di locazione e relative spese condominiali, tali importi sono deducibili: la documentazione necessaria da allegare è costituita, oltre che dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, anche dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento.

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