Vancanze – Overbooking aerea: di cosa si tratta e quali sono i diritti dei malcapitati passeggeri
La crisi economica globale non ha risparmiato il settore aereo, nonostante la crescente mobilità dei cittadini in tutto il mondo. Fattori quali aumento del costo del carburante e concorrenza crescente hanno spinto tutte le compagnie ad attuare strategie volte a massimizzare i ricavi, utilizzando, ad esempio, le cosiddette vendite in overbooking. Di cosa si tratta? Quali sono i diritti dei passeggeri colpiti da questa particolare tipologia di vendita?
Overbooking aerea: di cosa si tratta
La tecnica della vendita in overbooking viene utilizzata da tempo in altri settori, ad esempio quello alberghiero, e consiste nell’accettare un numero di prenotazioni superiori rispetto alla reale capienza disponibile. Lo scopo della vendita in overbooking è quello di assicurare un utilizzo efficiente dell’aereo, utilizzando tutti i posti a disposizione, in previsione di eventuali disdette o cancellazioni. Questa tecnica permette di effettuare viaggi massimizzando i ricavi e tiene conto dei dati storici medie relativi alle cancellazioni ma, nel caso in cui non ci sia alcuna disdetta o cancellazione, comporta ovviamente che alcuni passeggeri rimangano al gate, a causa dell’indisponibilità di posti. In questi casi le società del settore aereo devono fronteggiare dei costi aggiuntivi, costituiti dal risarcimento ai danni del malcapitato e dal danno di immagine prodotto verso l’esterno (non molto ingente, a dire il vero, poichè questa tecnica viene attualmente utilizzata dalla quasi totalità delle compagnie aeree).
Overbooking aerea: i diritti dei passeggeri
Le vittime dell’overbooking aereo godono di un’ampia tutela, finalizzata a temperare il disagio subito.
La compagnia aerea è obbligata a rimborsare il costo del biglietto o ad offrire una nuova tratta (entro tempi rapidi e con la stessa classe) e ad offrire assistenza al cliente (pernottamento e vitto per il periodo necessario, trasferimenti da/per l’albergo).
Inoltre la compagnia aerea è tenuta a versare al malcapitato una compensazione, variabile a seconda della lunghezza della tratta (250 euro per le tratte fino a 1.500 chilometri, 400 euro fino a 3.500 chilometri, 600 euro oltre i 3.500 chilometri). Gli importi in compensazione possono essere dimezzati nel caso in cui venga offerto un volo alternativo entro 2 ore (3 ore per le tratte fino a 3.500 km, 4 ore oltre i 3.500).
Tutela del passeggero nel caso di overbooking: ambito di applicazione
Le tutele sopra esaminate si applicano a tutti i passeggeri che partono da un aeroporto appartenente all’Unione Europea (indifferentemente dalla nazionalità della compagnia aerea) e, nel caso di partenza da aeroporti situati in paesi extracomunitari, ai passeggeri che viaggiano a bordo di una compagnia aerea battente bandiera di un paese appartenente all’Unione Europea. Conseguentemente queste norme non si applicano esclusivamente ai passeggeri che viaggiano con una compagnia di un paese non appartentente all’Unione e, simultaneamente, partono da un aeroporto extra-UE (in questi casi è necessario verificare la normativa locale, se presente, in merito alla tutela dei passeggeri vittima di overbooking).