Registrazione contratti di locazione: da febbraio il nuovo modello RLI, ecco cosa cambia
Importante novità dal prossimo mese per le procedure di registrazione dei contratti d’affitto. L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’entrata in vigore dal 3 febbraio 2014 del nuovo modello RLI per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili. Il nuovo modello permetterà, oltre alla registrazione online il contratto di locazione, anche di allegare una copia dello stesso contratto senza più la necessità da parte dei contribuenti di recarsi presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Per la copia del contratto di locazione da allegare saranno accettati file in formato Pdf, Tiff e/o Tif. Il modello potrà essere presentato in modalità telematica direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato fermo restando la possibilità di presentare il modello RLI presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione.
Il contribuente potrà versare online le imposte connesse alla registrazione con addebito sul conto corrente del contribuente o dell’intermediario, secondo le ordinarie regole previste per il modello F24.
AMBITI DI APPLICAZIONE DEL MODELLO RLI
Il modello RLI sarà utilizzabile dal prossimo mese per richiedere la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili ed anche per eventuali proroghe, cessioni e risoluzioni. Si potrà inoltre esercitare o revocare l’opzione della cedolare secca. Il modello RLI va a sostituire il modello 69 in relazione a 5 specifici adempimenti:
1) richieste di registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
2) proroghe, cessioni e risoluzioni dei contratti di locazione e affitto di beni immobili;
3) comunicazione dei dati catastali.
4) esercizio o revoca dell’opzione per la cedolare secca;
5) denunce relative ai contratti di locazione non registrati, ai contratti di locazione con canone superiore a quello registrato o ai comodati fittizi.
COMPOSIZIONE DEL MODELLO RLI
Il modello RLI sarà composto da quattro quadri:
– quadro A “Dati generali”, nel quale sono contenuti i dati utili alla registrazione del contratto (quali la tipologia del contratto, la data di stipula e la durata della locazione), la sezione dedicata agli adempimenti
successivi (tra i quali proroga, cessione e risoluzione), i dati del richiedente la registrazione e la sezione riservata alla presentazione in via telematica;
– quadro B “Soggetti”, in cui vanno indicati i dati dei locatori e dei conduttori;
– quadro C “Dati degli immobili”, riguardante i dati degli immobili principali e delle relative pertinenze;
– quadro D “Locazione ad uso abitativo e opzione/revoca cedolare secca”, contenente le informazioni relative al regime della cedolare secca.
FINO AL 31 MARZO SARA’ POSSIBILE PRESENTARE ANCORA IL MODELLO 69
Il modello RLI è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it con la presentazione telematica che potrà essere effettuata usando il software “Contratti di locazione e affitto di immobili (RLI)”. Fino alla data del 31 marzo 2014 sarà consentito l’utilizzo degli altri prodotti software per la registrazione dei contratti di locazione e comunicazione degli adempimenti successivi (Contratti di locazione, Iris e Siria). Sempre fino al 31 marzo è previsto un periodo transitorio in cui potrà ancora essere presentato il modello 69.
RLI SEMPLIFICATO (SENZA COPIA CONTRATTO)
Il modello RLI può essere presentato in via telematica in forma semplificata senza l’allegazione della copia del testo contrattuale se si è in presenza delle seguenti caratteristiche:
– numero di locatori e di conduttori, rispettivamente, non superiore a tre
– una sola unità abitativa ed un numero di pertinenze non superiore a tre
– tutti gli immobili devono essere censiti con attribuzione di rendita
– il contratto contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione e, pertanto, non comprende ulteriori pattuizioni;
– il contratto è stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell’esercizio di un’impresa, arte o professione.