Dichiarazione dei redditi: istruzioni e suggerimenti per compilare il modello 730/2013
Puntuale come tutti gli anni è arrivato il momento di iniziare a pensare alle scadenze per la compilazione e la consegna del modello 730 relativo alla dichiarazione dei redditi 2012.
L’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato il nuovo modello 730/2013 e ha aggiornato le istruzioni sulla base delle ultime modifiche operate dal Governo lo scorso 4 marzo.
Vediamone alcuni tratti salienti:
Il 730 può essere presentato al posto del modello UNICO dai contribuenti che godono di redditi di:
– lavoro dipendente e assimilati (contratti di collaborazione, pensione ecc.) che vogliano detrarre oneri e spese
– fabbricati e terreni
– soggetti a tassazione separata; oppure da soci di cooperative, sacerdoti cattolici, piccoli agricoltori, lavoratori autonomi esentati dalla partita IVA.
Le novità rispetto al passato sono contenute.
La più importante novità è la norma che riguarda i cittadini che hanno pagato l’IMU.
Per loro non vige più l’obbligo di assoggettare a IRPEF i redditi derivanti dai fabbricati e dai terreni se rientrano nel caso di abitazione principale, sono dati in comodato d’uso gratuito o semplicemente non sono locati.
Chi invece possiede immobili dati in affitto, pur avendo versato l’IMU, dovrà compilare anche il modello 730.
Un’altra novità riguarda le ristrutturazioni edilizie.
Le detrazioni spettanti queste spese sono detraibili in due diverse aliquote; occorrerà quindi porre particolare attenzione al momento della compilazione. Nel dettaglio i lavori eseguiti tra il 26 giugno 2012 ed il 30 giugno 2013 godono di un tetto massimo di spesa pari a 96.000 euro. Per questi costi la percentuale di detrazione è pari al 50%. I lavori eseguiti da gennaio a giugno 2012 hanno invece un tetto di detrazione pari a 48.000 euro con una percentuale fissata al 36%. Si ricorda inoltre che le detrazioni vanno spalmate in un periodo di dieci anni.
Come sempre il 730 deve essere presentato al datore di lavoro o all’ente che eroga la pensione entro il 30 aprile e in questo caso deve essere interamente compilato dal contribuente. In alternativa la scadenza slitta al 31 maggio se viene inoltrato tramite il CAF o i professionisti abilitati.
Probabilmente, come gli anni scorsi, la scadenza finirà slittare di alcuni giorni, ma sarà l’Agenzia delle Entrate a stabilirlo qualora lo ritenesse opportuno.
Chi presenta il 730 presso i Centri di Assistenza Fiscale e i professionisti può pre-compilarlo con l’indicazione dei dati anagrafici, dei redditi e degli eventuali oneri deducibili e detraibili. Il modulo viene verificato e quindi il Caf o il commercialista procedono ai conteggi per la determinazione dell’imposta da versare o del rimborso spettante.
La compilazione della prima parte del 730 non presenta particolari difficoltà poiché è sufficiente riportare i dati anagrafici e gli importi di redditi e detrazioni fiscali desunti dal CUD o da altre documentazioni. I maggiori problemi si possono riscontrare nel riportare oneri e spese, alcuni dei quali sono detraibili e altri deducibili. Bisogna quindi consultare attentamente le istruzioni per scoprire quali danno diritto a una percentuale di detrazione dall’imposta (ad esempio spese sanitarie, ristrutturazioni edilizie) e quali invece vanno dedotte dal reddito (es: contributi previdenziali, assegno al coniuge).
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono a disposizione le istruzioni integrali informato PDF oltre al modello ufficiale:
MODELLO 730/2013
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ef8362004e36f05489a599c28f4a2606/730_2013_modelli_v2.pdf
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/be1690804e36f06c89b399c28f4a2606/730_2013_istruzioni_v2.pdf
Ulteriori utili informazioni sono disponibili sul sito infoconsumatori al seguente link
www.infoconsumatori.com/modello-7302013-istruzioni-e-novita