Può un bambino andare a scuola da solo? Responsabilità civili – penali

Scritto il alle 13:41 da Redazione Finanza.com

Uno degli impegni più comuni dei genitori di bambini in età scolare è quello di accompagnare ed andare a prendere i propri figli a scuola. L’accompagnamento, per quanto sia quasi scontato quando i bambini sono piccoli, ad un certo punto dovrebbe cessare, lasciando i ragazzini liberi di recarsi a scuola in maniera autonoma.

Tuttavia, al di là della scelta personale, va detto che a tale riguardo esiste una precisa normativa, che definisce le responsabilità dei genitori e della scuola stessa sul controllo dei bambini e dei ragazzi nei tratti da casa a scuola e ritorno e durante la permanenza a scuola, fino al raggiungimento della maggiore età. Nello specifico:

– il dirigente scolastico ha obblighi di organizzazione dell’attività scolastica, da cui dipendono eventuali responsabilità al fine di evitare carenze e pericoli:

– gli insegnanti sono tenuti all’accoglienza e alla vigilanza, pertanto devono trovarsi in classi 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed assistere all’uscita;

– il personale scolastico è tenuto alla sorveglianza nei periodi precedenti e successivi all’orario di lezioni, nonché alla fascia oraria della ricreazione e dell’eventuale attività di mensa scolastica.

In merito alla responsabilità per eventuali danni causati da un soggetto incapace di intendere, il risarcimento è dovuto da da chi è tenuto alla sua sorveglianza. Nella casistica sono compresi i danni che il minore procura a sè stesso  e quelli procurati da una persona capace di intendere e di volere.

Tuttavia, se chi doveva vigilare riesce a provare che l’evento sia avvenuto in maniera repentina, allora decade la responsabilità. In tema di responsabilità penale, l’omessa sorveglianza è più grave in quanto si potrebbe configurare il reato di abbandono.

Le liberatorie: hanno valore?

Se l’utilizzo delle liberatorie costituisce la prassi nelle scuole dell’infanzia e primaria, nelle scuole secondarie (medie ed istituti superiori), la funzione, pur venendo utilizzata, non ha valore secondo il parere dell’Avvocatura di Stato, che ritiene la liberatoria un’attestazione di consapevolezza dell’omessa vigilanza.

A riguardo l’Avvocatura ha precisato che, qualora sia ammesso l’ingresso e la permanenza nei locali dell’istituto prima e dopo l’orario delle lezioni, la responsabilità ricade sullo stesso e che lo studente, eccetto nel caso sia maggiorenne, debba passare dalle mani del genitore a quelle degli insegnanti (in entrata) e dalle mani degli insegnanti a quelle dei genitori (in uscita).

E’ bene precisare che il parere dell’Avvocatura di Stato non costituisce legge, pertanto rimane ai singoli istituti la facoltà di redigere una liberatoria con cui permettere la libera uscita degli studenti, nell’attesa che il vuoto normativo in materia venga colmato.

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