Un dipendente pubblico può aprire la Partita IVA?

Scritto il alle 15:04 da Redazione Finanza.com

Il tema del “secondo lavoro” per un dipendente pubblico è sempre materia attuale e l’eventuale incompatibilità con un’altra occupazione o l’apertura della Partita IVA è stata oggetto nel corso degli anni di importanti  cambiamenti legislativi.

Infatti il legislatore ha operato alcune modifiche importanti in tema di incompatibilità riguardanti i lavoratori della pubblica amministrazione con un impiego part-time non superiore al 50% rispetto a quello a tempo pieno, offrendo così la possibilità al dipendente pubblico di optare, se il caso, per un orario ridotto, alleggerendo in questo modo le casse statali. Allo stesso tempo sono state invece rafforzati i termini dell’incompatibilità dei dipendenti a tempo pieno, adeguando le sanzioni in caso di mancato rispetto.

L’incompatibilità fu determinata dagli artt. 60-65 d.p.r. n. 3/1957: a seguito di tali norme, richiamate dall’art. 58,- primo comma, d.lgs. n. 29/1993 e poi confermate con il d.lgs. n. 165/2001 art 53, sono vietate al pubblico dipendente le attività di lavoro subordinato o autonomo ed in particolare le libere professioni, nonché ogni forma di attività commerciale, comprendendo l’assunzione di cariche gestionali in società a scopo di lucro.

Le attività assolutamente incompatibili

Sono elencate nel d.p.r. n. 3/1957: costituzione di altro rapporto di lavoro a carattere subordinato o autonomo, compreso l’esercizio delle libere professioni; cumulo di impieghi pubblici; effettuazione di attività commerciali, ivi compresa l’assunzione di cariche gestionali in società aventi scopo di lucro. Tali attività sono sempre inderogabilmente vietate al pubblico dipendente; pertanto non è prevista alcuna possibilità di richiedere un’eventuale autorizzazione

Le attività relativamente incompatibili

Sono quelle che formano oggetto di incarichi retribuiti, indicate nell’art 53 d.lgs. n. 165/2001. Il principio cardine è la loro estraneità ai compiti e ai doveri d’ufficio. Tuttavia, questa incompatibilità può essere superata ogni qualvolta l’incarico relativo sia espressamente previsto o disciplinato dalla legge ovvero esplicitamente autorizzato.

Le attività compatibili

Sono quelle oggetto di incarichi gratuiti, nonché le attività, che, pur rientrando nell’ambito di un incarico retribuito, consistano in:

·collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
·utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
·partecipazione a convegni e seminari;
·incarichi per i quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
·incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
·incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

Queste attività sono sempre consentite e non sono soggette ad alcuna autorizzazione preventiva.

Si discuteva se l’introduzione del “regime dei minimi” potesse alleggerire i termini: tuttavia, poiché si tratta di intervento a carattere esclusivamente fiscale, l’incompatibilità non ha subito modifiche.

Un discorso a parte merita la disciplina dell’incompatibilità per i lavoratori pubblici titolari di un contratto part-time. La regolamentazione del pubblico impiego, avviata nel 1996, ha infatti ampliato e facilitato il lavoro a tempo parziale esterno per i dipendenti pubblici, con esclusione dei soli dirigenti, nonché del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. L’unica eccezione è l’ipotesi dello svolgimento di un’attività che provochi un conflitto di interessi, altrimenti non vi è alcun bisogno di richiedere un’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.

E’ invece totalmente esclusa la possibilità di cumulare un lavoro pubblico part-time con un altro rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione a meno che la richiesta non provenga da un ente locale (Comuni, Provincie, Città metropolitane, Regioni). Se la seconda occupazione prevede l’iscrizione presso un albo, è fatto espresso divieto di ricevere mandati professionali da parte di qualsiasi pubblica amministrazione, altresì, espressamente nel campo legale, è fatto divieto di assumere il patrocinio in controversie nelle quali una delle controparti sia costituita da una pubblica amministrazione.

 

 

 

Nessun commento Commenta

Articoli dal Network di Finanza.com
Guest post: Trading Room #513. Il grafico FTSEMIB weekly continua nella sua corsa rialzista, con u
"Governare è far credere" o forse più, "il fine giustifica i mezzi", ma il significato è chia
Malgrado tutto le tendenze sono mantenute e siamo arrivati ad un passo dal target. E ovviamente ades
Iniziamo con le buone notizie. In Germania, crollano la produzione industriale e i consumi e
FTSEMIB 40 AGGIORNAMENTO DEL 29 FEBBRAIO 2024   Il grafico dei prezzi conferma visivamente
29 febbraio 2024 UNICREDIT Lettura grafica e analisi dei posizionamenti monetaria relativi alla sc
Come vedremo nel fine settimana insieme al nostro Machiavelli, le ultime minute hanno rivelato c
Guest post: Trading Room #512. Il grafico FTSEMIB weekly ha raggiunto vette importanti ma anche un
La trimestrale di NVIDIA stupisce i mercati e il rally continua. Ma allo stesso tempo, il mercato ob
La Cina è un'immensa mina deflattiva esplosa nell'oceano globale, una spettacolare bolla immobi