Ferie non godute 2013: occorre smaltirle entro 30 giugno 2015
Con l’approssimarsi del 30 giugno, diventa importante esaurire il monte ore ferie 2013: la normativa vigente, come comportarsi, le sanzioni per il datore di lavoro, il caso dei permessi
Ferie 2013: entro il 30 giugno 2015 vanno esauriteEntro il 30 giugno 2015 il lavoratore dovrà provvedere a smaltire le ferie ancora non godute e relative all’anno solare 2013. Vediamo perché.
Ferie non godute e d.lgs. 66/2003
L’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 stabilisce che, fermo restando il principio secondo cui il momento di godimento delle ferie è stabilito dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane (da intendersi relativamente ad un lavoro con contratto a tempo pieno, a tempo determinato o indeterminato, della durata di un anno). Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto:
– per almeno 2 settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e,
– per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ferie non godute: entro quando occorre smaltirle
Pertanto, stante la normativa vigente, le ferie dell’anno solare 2013 devono essere tassativamente godute entro il prossimo 30 giugno 2015. Pertanto, superati i 18 mesi, le ferie non potranno più essere utilizzate, né pagate: entro il termine dei 18 mesi, il lavoratore ha diritto a chiedere la monetizzazione delle giornate di ferie non godute, solamente nel caso però in cui vi siano i requisiti, in genere legati alla risoluzione del contratto di lavoro (quindi, alle dimissioni, al licenziamento o al termine del contratto) oppure, in base a specifiche decisioni assunte in accordo con il proprio datore di lavoro.
Datore di lavoro: gli adempimenti e le eventuali sanzioni
Il datore di lavoro ha il compito di verificare che il monte ore ferie sia stato effettivamente esaurito dai suoi dipendenti. Nel caso ciò non avvenga, dovrà provvedere:
– versare all’INPS i contributi relativi al compenso spettante per le ferie non godute, oltre ai contributi previsti per la retribuzione del mese successivo, ossia insieme ai contributi dovuti per Luglio 2015;
– effettuare il versamento descritto sopra entro il prossimo 16 Agosto 2015;
Il datore tuttavia, oltre ai suddetti impegni burocratici, è soggetto a sanzioni pecuniarie secondo il seguente schema:
– fino a 4 lavoratori, l’importo è compreso tra i 100 euro e i 600 euro;
– da 5 a 9 lavoratori, l’importo è compreso tra i 400 euro e i 1500 euro;
– oltre i 10, l’importo è compreso tra 800 euro e 1500 euro.
Permessi non goduti: regole diverse
A differenza delle ferie, i Permessi o “ROL” ed “Ex Festività” non goduti devono essere pagati, secondo la retribuzione del livello, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla scadenza. Pertanto in mancanza di accordi individuali e/o aziendali, il diritto al godimento del permesso Rol e di Ex festività o in alternativa la loro monetizzazione, sono diritti che il dipendente non perde in alcun caso. Come per le Ferie, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, Permessi non goduti sino a quel momento devono essere monetizzati.