Indennità di disoccupazione: ora anche per i co.co.pro

Scritto il alle 08:24 da Redazione Finanza.com

Anche i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, eccetto gli amministratori e dei sindaci, con l’obbligo di essere iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione,  hanno diritto alla nuova indennità di disoccupazione.

Ad averlo decretato è l’articolo 15 del D.Lgs.4 marzo 2015 n.22,che ha introdotto il nuovo sussidio denominato NASPI e viene meglio illustrato con la circolare numero 83 del 27 aprile 2015.

Requisiti

° essere, fino al momento della domanda, in stato di disoccupazione, secondo la definizione del d.l. 21 aprile 2000, n. 181;

° aver conseguito tre mesi di contribuzione nel periodo che intercorre dal 1° gennaio 2014 fino al momento in cui è cessata l’attività lavorativa;

° possano fare valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione che sia durato almeno un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione.

Documentazione

Il richiedente deve prima presentarsi al centro per l’impiego, o anche tramite posta elettronica certificata, per dichiarare l’attività lavorativa appena cessata e l’immediata disponibilità a trovare una nuova occupazione.

Quando e come fare la domanda

L’evento della perdita dell’occupazione non deve essere avvenuta da più di 68 giorni. Le modalità di presentazione, dunque, sono identiche a quelle della richiesta della NASPI. Per i collaboratori, la domanda può essere presentata online a partire dal 11 maggio scorso.

A quanto ammonta l’assegno

L’importo del sussidio è pari al 75% del reddito medio mensile del beneficiario, nel caso la cifra non superi i 1.195 euro. In caso sia superiore, a questa somma andrà aggiunta una quota pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e i 1.195 euro, con il tetto massimo di 1.300 euro mensili. Dopo il 91° giorno di fruizione, l’importo si riduce del £% ogni mese.

Per quanto tempo viene versato l’assegno

L’indennità viene corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione avuti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento, con il limite dei sei mesi massimo.
Ai soli fini della durata, non vengono conteggiati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.Per mantenere il diritto alla riscossione dell’assegno, il lavoratore ha l’obbligo di alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego. Il versamento cessa anche qualora il beneficiario inizi un nuovo rapporto di lavoro, dia avvio ad un ‘attività di lavoro  autonomo od acquisisca il diritto alla pensione.

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