Disabili: Le Spese Detraibili nel 730/2015

Scritto il alle 14:15 da Redazione Finanza.com

Al momento della dichiarazione dei redditi, le persone con disabilità possono usufruire di una detrazione del 19% relativa alle spese sostenute per incrementare le loro possibilità di integrazione e l’autosufficienza. Fra tali spese rientrano quelle per gli aiuti a livello tecnico ed informatico e per l’acquisto di mezzi di deambulazione e accompagnamento. Le spese che possono essere detratte vanno inserite nel rigo RP3 del modello “UnicoPF” oppure nel rigo E3 del modello 730.

Ma quali sono, esattamente, le spese detraibili ?

Fra ciò che può essere ritenuto detraibile troviamo l’acquisto di poltrone specifiche per disabili e per le persone non in grado di deambulare autonomamente e l’acquisto di apparecchi indispensabili per la correzione di difetti alla colonna vertebrale o per il contenimento di ernie e fratture. Sono da considerare spese detraibili anche quelle per l’acquisto di arti artificiali necessari alla deambulazione. La detrazione riguarda anche le spese a livello architettonico necessarie per adattare una determinata struttura alla presenza di disabili. Rientra in questo campo la costruzione di rampe grazie alle quali si possono eliminare le barriere di tipo architettonico sia interne che esterne ad un’abitazione. Inoltre anche le somme corrisposte a personale con incarico di assistenza alla persona non-autosufficiente rientrano nella categoria.

Per lo stesso motivo è detraibile la spesa per la trasformazione dell’ascensore in modo da poter contenere una carrozzina e quelle per l’installazione, e la successiva manutenzione, di pedane dedicate al sollevamento. Le pedane sollevatrici possono essere installate anche sul veicolo, ma in questo caso la spesa può essere detratta solamente se il veicolo viene utilizzato esclusivamente o in prevalenza dalla persona disabile. Infine sono spese detraibili anche gli spostamenti in ambulanza e l’acquisto dei cosiddetti “sussidi tecnici informatici”.

Cosa sono i sussidi informatici ?

Si tratta di computer, telefoni, modem e fax utili ad agevolare l’integrazione e l’autosufficienza del disabile. In questa tipologia di apparecchi rientrano gli schermi touch, le tastiere espanse, i telefoni viva voce, i cellulari per i sordomuti e le spese di abbonamento al servizio di soccorso telefonico rapido; in tutti questi casi, però, gli acquisti devono essere indispensabili per la specificità di handicap e quest’ultimo dev’essere certificato dal medico. Per questa tipologia di acquisti, l’IVA applicata è del 4% invece che del 22%: Per l’ottenimento dell’IVA agevolata, occorre ricordarsi di presentare al commerciante prima dell’acquisto, la specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico ed certificato, rilasciato dalla competente Asl, relativo alla disabilità specifica.

Spese per veicoli per portatori di handicap

Sulla spesa sostenuta per l’acquisto, l’eventuale adattamento e la manutenzione straordinaria dell’auto, è riconosciuta la detrazione IRPEF pari al 19%. La spesa ammissibile alla detrazione è di 18.075, 99 euro (al 19%) ogni quattro anni. Non sono pertanto inclusi i costi di esercizio dell’autoveicolo, ovvero tassa di possesso, premio assicurativo e spese per il carburante.

La detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Rientrano in questa categoria la costruzione di rampe, l’adattamento dell’ascensore e l’installazione di pedane  e tutti i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave. Per questa categoria la detrazione è la seguente:

° 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, in caso di spesa sostenuta nel
periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2015

° 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese che verranno effettuate a partire dal 1° gennaio 2016.

Spese per addetti all’assistenza personale

E’ ammessa una detrazione del 19% per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti. Rientrano in tale definizione tutti quei soggetti che non sono in grado di compiere gli atti normali della vita quotidiana. Tale condizione viene attestata dalla certificazione medica, rilasciata dal medico di base e spetta nel limite di 2.100 euro ed è possibile usufruire dell’agevolazione soltanto se il reddito del contribuente che ne fa richiesta non è superiore a 40.000 euro.

Le altre agevolazioni per non vedenti

Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, spettante una sola volta in un periodo di quattro anni, eccetto il caso della perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto. Importante sottolineare che la detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.

Detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento del cane
guida, spettante senza la necessità di presentare alcuna documentazione. La detrazione non spetta al familiare avente a carico il soggetto non vedente.

Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali, ovvero tutte quelle pubblicazioni destinate e realizzate per il caso specifico. In questo caso l’acquisto può anche essere effettuato da un familiare.

Documentazione necessaria

Precisando innanzitutto va anzitutto precisato che sono considerati “disabili”, oltre alle persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita secondo l’articolo 4 della legge n. 104 del 1992, anche coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.

Per poter ottenere la detraibilità, bisogna presentare i seguenti documenti e nello specifico: la ricevuta, la fattura o la quietanza di pagamento in grado di attestare l’acquisto del servizio o del bene sulle quali devono essere riportati l’importo pagato, i dati del venditore, quelli della persona disabile e quelli di chi ha sostenuto la spesa. Occorre ricordare che i portatori di handicap secondo l’articolo 3 della legge 104/1992, possono attestare la loro condizione personale anche mediante la sola autocertificazione.

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