Niente sciopero ATM di Milano: i motivi della precettazione del 15 maggio
Nessuno sciopero nella giornata di domani venerdì 14 maggio da parte dei dipendenti dell’ATM, l’azienda dei trasporti milanese. Il Prefetto di Milano Paolo Francesco Tronca infatti, nella serata di ieri ha precettato la mobilitazione dei lavoratori organizzata dall’Usb trasporti, che avrebbe sicuramente messo in seria difficoltà il traffico cittadino, gravando di conseguenza sulla possibilità di giungere al sito espositivo dell’Expo di Rho-Fiera.
Pertanto i lavoratori dell’ATM dovranno assicurare il regolare svolgimento del servizio, che nel periodo dell’Expo è stato prolungato: metropolitana aperta fino alle 00.15 dal lunedì al venerdì e nel week-end fino alle 00.45, con l’impiego di tram e autobus sostitutivi notturni
La motivazione che ha di fatto cancellato lo sciopero a Milano è il ricorso al provvedimento di precettazione da parte del Prefetto; tuttavia, la novità consiste che l’astensione proclamata è a livello nazionale, in quanto è stata indetta contro i provvedimenti del Jobs Act. Pertanto, a differenza del capoluogo lombardo, nel resto d’Italia lo sciopero del trasporto pubblico avra luogo, con orari diversi a seconda delle città.
Unica eccezione è Torino che, in seguito allo svolgimento del Salone del Libro, ha visto i lavoratori del GTT rinviare l’astensione al 24 maggio prossimo.
Cosa è la precettazione
Col termine precettazione si indica il provvedimento amministrativo straordinario col quale la competente autorità ( (il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato, o il Prefetto, in caso di sciopero locale) impone il termine di uno sciopero.
La normativa è stata disciplinata con la legge n. 146 del 1990, e successiva modifica con legge n. 83 del 2000, e più precisamente permette la precettazione nel caso in cui “sussista il fondato pericolo di un pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona costituzionalmente tutelati di cui all’art. 1, comma 1°, che potrebbe essere cagionato dall’interruzione o dalla alterazione del funzionamento dei servizi pubblici di cui all’art. 1, con-seguente all’esercizio dello sciopero o dell’astensione collettiva” (art. 8 della legge).
Poichè nel caso di Milano il Prefetto ha ritenuto che la situazione del traffico locale avrebbe potuto aggravarsi in caso di astensione, ed il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine, ha ritenuto di ricorrere all’ordinanza.
La legge comunque prevede la possibilità che l’ordinanza possa essere giudizialmente contestata dai destinatari, con impugnazione avanti al TAR, entro un termine brevissimo, senza però non sospendere l’immediata esecutività della precettazione.
L’eventuale inadempimento da parte dei lavoratori gli espone inoltre a sanzioni amministrative pecuniarie, irrogate dall’autorità precettante.