Euribor: le nuove raccomandazioni di Esma e Eba
L’11 gennaio 2013 l’European Securities and Markets Authority (ESMA) e l’European Banking Authority (EBA) hanno formulato una serie di raccomandazioni volte ad affrontare le attuali carenze e insufficienze individuate nel processo di definizione del tasso Euribor. ESMA e l’EBA hanno chiesto una rapida attuazione delle 10 indicazioni fornite, che vanno a sommarsi alle raccomandazioni fatte alle singole autorità nazionali riguardanti la vigilanza sulle banche che partecipano al fixing, annunciando che procederanno all’esame dell’attuazione da parte dell’ Euribor-European Banking Federation (EEBF) entro 6 mesi dall’11 gennaio 2013.
I 10 punti indicati delle 2 autorità sono i seguenti:
1) Miglioramento immediato della governance, compreso dell’aumento dell’indipendenza del comitato direttivo dell’Euribor dal settore bancario, da attuarsi tramite la diversificazione dei suoi membri;
2) Il Comitato direttivo dovrà tenere riunioni più regolari e pubblicare prontamente il verbale;
3) I riferimenti per l’Euribor dovranno concentrarsi sulle scadenze più usate e con il più alto volume annesso alle operazioni sottostanti. Questo porterà a una riduzione del numero di Euribor fissati, dagli attuali 15 (1-3 settimane e 1-12 mesi) a non più di 7 (1 e 2 settimane, 1, 3, 6, 9 e 12 mesi);
4) La definizione di Euribor dovrà essere più chiara, ossia andranno definit dire le definizioni di dettaglio banca principale e di transazioni interbancarie;
5) EEBF dovrà assumersi la responsabilità per la qualità dei dati che verranno forniti dalle banche del gruppo e, successivamente, raccolti, calcolati e distribuiti;
6) Il governo EEBF e il codice di condotta dovrà essere migliorato e rafforzato, in particolare per quanto riguarda l’identificazione e la gestione dei conflitti di interesse;
7) EEBF dovrà eseguire audit interni cui seguirà un audit esterno con la comunicazione al pubblico dei risultati;
8) EEBF dovrà definire chiaramente le sue aspettative minime per quanto riguarda le procedure interne e dei controlli oggetto di applicazione da parte dell’agente di calcolo;
9) L’agente di calcolo deve avere un proprio codice di condotta relativo al tasso di riferimento di impostazione, eseguire audit interni ed essere oggetto di una revisione annuale EEBF;
10) Sia EEBF sia l’agente di calcolo dovranno tenere registrazione completa di tutte le richieste.
Riccardo Designori